RSA condannata per caduta anziana con Alzheimer: cosa sapere · Risoluto
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RSA condannata per la caduta di un'anziana con Alzheimer: non bastano corrimano e antiscivolo

Di Giacomo Cascio
Anziana con Alzheimer assistita in una RSA, con corrimano lungo il corridoio e pavimento antiscivolo, mentre un operatore la accompagna con attenzione

Una casa di riposo può ritenersi al sicuro da responsabilità se ha installato corrimano e pavimenti antiscivolo? Oppure, quando ospita persone affette da gravi patologie cognitive, è tenuta a garantire anche un'assistenza personale durante gli spostamenti? Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza 222/2026, ha fornito una risposta netta a queste domande, condannando una struttura assistenziale al risarcimento dei danni subiti da una paziente affetta da Alzheimer, caduta in un corridoio e poi deceduta. La decisione chiarisce che le misure di sicurezza ambientali non sono sufficienti quando le condizioni cliniche richiedono un controllo più stretto.

Il caso concreto e la caduta nel corridoio

Una donna anziana era ricoverata in una RSA per motivi di salute. La documentazione clinica descriveva una situazione delicata: la paziente era affetta da morbo di Alzheimer, soffriva di allucinazioni, era scarsamente collaborante e disorientata nel tempo e nello spazio. Presentava anche altre patologie, tra cui il diabete. Durante il ricovero, mentre percorreva il corridoio della struttura, la donna cadde riportando una grave frattura del femore, poi trattata chirurgicamente. Due anni dopo l'evento, la donna moriva. Il figlio, quale erede, citò in giudizio la RSA, sostenendo che la caduta fosse stata provocata dalla mancata vigilanza, dal momento che le condizioni cliniche della madre imponevano un controllo costante e assistenza del personale negli spostamenti.

La difesa della struttura e il contratto di spedalità

La RSA respinse ogni addebito, affermando che la paziente era ancora in grado di deambulare autonomamente e che la caduta sarebbe stata causata da una frattura spontanea del femore, verificatasi imprevedibilmente. La struttura evidenziò di aver adottato adeguate misure di sicurezza, come corrimano su entrambi i lati del corridoio e strisce antiscivolo sul pavimento, ritenendo tali accorgimenti sufficienti ad adempiere ai doveri di protezione. Il Tribunale, però, ha richiamato un principio fondamentale del diritto sanitario: tra il paziente e la struttura assistenziale si instaura un contratto di spedalità, che impone obblighi ben più ampi della semplice prestazione sanitaria. La struttura non è tenuta soltanto a fornire cure mediche o infermieristiche, ma deve garantire anche assistenza, vigilanza e protezione della persona ricoverata, prevenendo i danni prevedibili legati allo stato di salute.

L'onere della prova e la consulenza tecnica

La sentenza richiama un consolidato orientamento della Suprema Corte (tra cui Cass. 14757/2023) sulla ripartizione dell'onere della prova. Spetta al paziente o ai suoi eredi dimostrare l'esistenza del contratto di spedalità, il danno subito e il collegamento tra la condotta della struttura e il danno lamentato. Una volta dimostrato ciò, l'onere probatorio si inverte: è la struttura sanitaria a dover provare di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi, oppure che l'evento dannoso sia stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che il figlio della paziente avesse fornito la prova richiesta, mentre la RSA non è riuscita a dimostrare la frattura spontanea o l'adeguatezza dell'assistenza. La consulenza tecnica d'ufficio ha bocciato l'argomento difensivo, evidenziando che, anche qualora fosse esistita una particolare fragilità ossea, proprio tale circostanza avrebbe imposto una vigilanza ancora più rigorosa. Il CTU ha sottolineato che il grave decadimento cognitivo e la non piena autosufficienza della donna rendevano necessarie misure assistenziali più intense, non limitate ai soli corrimano e strisce antiscivolo.

Il nesso causale e la liquidazione del danno

Accertata l'insufficienza dell'assistenza, il Tribunale ha riconosciuto il nesso causale tra l'omissione della vigilanza e la caduta. Se la paziente fosse stata accompagnata durante gli spostamenti da un operatore, l'evento molto probabilmente non si sarebbe verificato. La caduta è stata quindi considerata la conseguenza diretta di una prestazione assistenziale insufficiente nei confronti di una persona incapace e ricoverata proprio per essere protetta dai rischi connessi alle proprie condizioni di salute. Per la liquidazione del danno, il Tribunale ha applicato, quale criterio equitativo, la recente Tabella Unica Nazionale, richiamando l'orientamento della Cassazione che ne ammette l'utilizzo come parametro uniforme di valutazione. La struttura è stata condannata a risarcire circa 30mila euro per danno biologico permanente e morale e per danno temporaneo, oltre alle spese mediche documentate, con rivalutazione monetaria e interessi.

La posizione dell'assicurazione e i principi chiave

La compagnia assicurativa, pur chiamata in giudizio, non è stata condannata perché la polizza riguardava un'altra sede della RSA ed escludeva i danni derivanti dall'attività assistenziale. Poiché il sinistro era legato proprio a una carenza nell'assistenza, il Tribunale ha escluso la copertura. La sentenza 222/2026 del Tribunale di Tivoli ribadisce alcuni principi destinati ad avere rilievo ben oltre il caso concreto. Anzitutto conferma che il contratto di spedalità impone alla struttura un vero e proprio obbligo di protezione del paziente, che va oltre la semplice prestazione sanitaria. Inoltre, chiarisce che il livello di assistenza deve essere calibrato sulle effettive condizioni della persona ricoverata: quanto più il paziente è fragile, tanto maggiore è il dovere di vigilanza della struttura. Infine, il provvedimento ricorda che una struttura sanitaria non può sottrarsi alla responsabilità invocando ipotesi astratte o prive di adeguato fondamento scientifico, ma deve dimostrare concretamente di aver fatto tutto il necessario per evitare il danno.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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