Un candidato al concorso per 200 posti da operatore nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco era stato giudicato inidoneo dopo la visita psico-fisica ed escluso dalla selezione. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 14540 del 2026 depositata il 1° settembre, gli ha dato ragione e ha corretto anche il bando nella parte in cui imponeva controlli più severi di quelli necessari. Il principio che emerge è netto e vale per ogni selezione pubblica. I requisiti psicofisici hanno senso solo se servono alle mansioni che il vincitore svolgerà davvero.
Il concorso riservato e la visita di idoneità
Il decreto n. 362 del 29 ottobre 2024 metteva a bando 200 posti da operatore nel ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo dei vigili del fuoco. Potevano partecipare i candidati provenienti dalla graduatoria della procedura speciale riservata al personale volontario del Corpo nazionale. Il ricorrente aveva superato il test a risposta multipla e il 31 marzo 2025 era stato convocato per gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale, con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, pensati per il personale con funzioni operative. Al termine delle prove veniva giudicato inidoneo, con conseguente esclusione. Nel ricorso sosteneva però che quei controlli fossero sproporzionati, perché i posti messi a bando non riguardavano ruoli operativi.
I requisiti seguono le mansioni effettive
Gli accertamenti psicofisici su chi aspira a un posto pubblico, osserva il Tar, sono giustificati dai compiti del ruolo per cui si concorre. Il riferimento europeo è la direttiva 2000/78 su occupazione e condizioni di lavoro. Il considerando n. 18 precisa che la direttiva non può obbligare polizia, forze armate, servizi penitenziari e di soccorso ad assumere o mantenere in servizio chi non ha i requisiti per svolgere tutte le funzioni richieste, perché va salvaguardata la natura operativa di questi servizi. Chi recluta addetti al soccorso può quindi pretendere requisiti fisici e attitudinali mirati, ma solo se legati ai compiti operativi che verranno realmente affidati. Lo stesso criterio si ritrova nella sentenza della Corte di giustizia UE del 17 novembre 2022, causa C-304/21, che sui limiti di età ha richiesto di verificare in concreto le mansioni.
Cosa fa davvero un operatore
Il ruolo dell'operatore dei vigili del fuoco è descritto dall'art. 70 del d.lgs. n. 217 del 2005. Gli operatori protocollano e smistano la posta, notificano atti, tengono fascicoli e archivi, anche con strumenti informatici. Rientrano nel profilo anche lavori tecnico-manuali, come la manutenzione di impianti e attrezzature. Dall'esame di queste norme il Tar stabilisce che il ruolo corrisponde al normale lavoro d'ufficio che si svolge in ogni amministrazione, privo di aspetti che richiedano una forma fisica fuori dall'ordinario. Il vigile del fuoco, per l'art. 4 della stessa legge, lavora invece in soccorso, prevenzione e vigilanza. La distinzione è decisiva perché delimita l'area in cui l'amministrazione può legittimamente alzare l'asticella dei controlli sanitari.
Una scelta già compiuta dal legislatore
A indebolire il bando c'è un dato in più. L'art. 12, comma 2, del d.l. n. 69 del 2023, su cui si basa la procedura, voleva che gli aspiranti operatori fossero valutati ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 166 del 2019 e non secondo l'art. 1. L'art. 2 vale per i ruoli tecnico-professionali ed è coerente con il profilo degli operatori, senza i requisiti rigidi riservati a chi svolge funzioni operative. Il bando ha adottato la soluzione opposta e per il Tar questa scelta è irragionevole. La ratio si rinviene nel principio di proporzionalità, che vieta di chiedere più di quanto serva allo scopo. Il Tribunale lo collega all'art. 52 del T.U.P.I., da cui discende che i requisiti vanno tarati su profilo e mansioni. Il criterio, già applicato in altre pronunce sulle selezioni pubbliche, conferma una linea costante.
Gli effetti della pronuncia sul candidato
Il Tar annulla dunque l'esclusione e il bando nella parte in cui sottopone i candidati ai controlli di cui all'art. 1 anziché a quelli dell'art. 2. Non cade quindi ogni verifica sanitaria e gli operatori restano soggetti agli accertamenti dell'art. 2. Il candidato era già stato ammesso alla scelta della sede e assegnato al Comando di Milano, ma con riserva sull'esito della causa. La sentenza obbliga l'amministrazione a rivalutare il caso con la regola corretta e l'assegnazione sarà confermata dopo la verifica dei requisiti dell'art. 2. La decisione offre un orientamento utile anche a chi affronta procedure simili e si trova di fronte a bandi che replicano requisiti non allineati alla legge.