Il Tribunale di Castrovillari, con una pronuncia depositata lo scorso 17 settembre, ha riconosciuto un risarcimento danni superiore a 51mila euro a ciascuno degli undici nipoti di un uomo di 85 anni deceduto dopo essere stato investito da un furgone in manovra di retromarcia. La vicenda risale alla mattina del 25 marzo 2016, intorno alle 7.45, quando l'anziano fu travolto e ucciso. La compagnia assicurativa aveva respinto la richiesta di risarcimento sostenendo che i nipoti non facessero parte del nucleo familiare convivente con la vittima e che, per tale motivo, non potessero essere considerati soggetti legittimati. Il giudice ha però applicato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ribaltando l'esito della richiesta.
La convivenza non è un requisito indispensabile per il danno parentale
Il danno parentale è il pregiudizio subito per la perdita di una persona cara e rientra nei danni non patrimoniali disciplinati dagli articoli 2043 e 2059 del codice civile. Secondo un orientamento costante della Corte di Cassazione, il rapporto di convivenza, pur costituendo un elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del legame, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, né può escluderli automaticamente in caso di sua mancanza. Ciò che rileva è l'incidenza sull'intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà. In altri termini, la convivenza rappresenta un parametro utile per ricostruire i reali rapporti con la persona deceduta, ma non è una condizione indispensabile per richiedere un risarcimento.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che neppure il vincolo di sangue è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale. Esso deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto non legato da consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato un sentimento di protezione e di sicurezza. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 marzo 2025, n. 5984.
La Cassazione ha precisato cosa devono provare i congiunti
La questione è stata affrontata in più occasioni dalla Suprema Corte. In particolare, con l'ordinanza del 19 settembre 2024 n. 25200, la Cassazione ha affermato che in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione, proposta iure proprio dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. Rispetto a tale prova, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrare l'ampiezza e la profondità del legame. La Corte ha poi aggiunto che anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo, e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno.
Le prove del rapporto con il nonno nonostante la distanza
Nel caso esaminato dal Tribunale di Castrovillari, il giudice ha ritenuto provato che il rapporto tra i nipoti e l'anziano fosse concreto e significativo. Nel corso del processo sono emersi diversi elementi sulla vita familiare. I nipoti tornavano dal nonno durante le festività e nel periodo estivo, e la famiglia si riuniva nella casa di montagna dell'anziano. Per alcuni il rapporto era particolarmente stretto, con nipoti che frequentavano abitualmente la casa del nonno, partecipavano ai pranzi domenicali, lo aiutavano nelle commissioni o lo accompagnavano alle visite mediche. Anche i nipoti che vivevano all'estero, alcuni dei quali residenti in Germania, mantenevano un rapporto con l'anziano nonostante la distanza. Il giudice ha riconosciuto che si trattava di rapporti reali e significativi, sebbene diversi da quelli caratterizzati dalla convivenza quotidiana.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato che tutela il diritto al risarcimento anche in assenza di convivenza, purché venga dimostrata l'effettività del legame affettivo. Per approfondire le implicazioni di questa pronuncia e i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, è possibile consultare l'approfondimento giuridico dedicato alla vicenda. La sentenza rappresenta un importante precedente per tutti coloro che, pur non convivendo con il familiare defunto, abbiano mantenuto un rapporto affettivo stabile e continuativo, e si trovino a dover richiedere il giusto ristoro per la perdita subita.