Nel lavoro pubblico, il trattamento delle prestazioni svolte durante il giorno di riposo settimanale è sempre stato un tema delicato, poiché coinvolge la tutela della salute del lavoratore e il corretto calcolo dell'orario settimanale. Un recente orientamento applicativo dell'ARAN (ID 37473) ha chiarito gli effetti del riposo compensativo introdotto dal Ccnl Funzioni Locali 2022-2024 per chi lavora di domenica.
Quando un dipendente pubblico viene chiamato eccezionalmente a lavorare di domenica, il sistema prevede due tutele distinte: una maggiorazione economica del 50% per le ore effettivamente lavorate e un riposo compensativo obbligatorio di almeno 24 ore consecutive, da fruire entro 15 giorni e comunque non oltre due mesi. Queste disposizioni si collegano alla normativa europea e nazionale sui riposi, in particolare all'articolo 9 del d.lgs. 66/2003, che garantisce un adeguato recupero psicofisico.
Il riposo compensativo non riduce l'orario settimanale
L'ARAN ha affrontato una questione chiave: l'astensione dal lavoro durante il riposo compensativo riduce l'orario lavorativo settimanale? La risposta è netta: il riposo non annulla le ore lavorate la domenica e non genera automaticamente un minor debito orario. Il riposo è aggiuntivo, non sostitutivo. Si aggiunge alla normale organizzazione dell'orario, ma non modifica il monte ore settimanale dovuto, di regola 36 ore per il tempo pieno.
Per fare un esempio concreto: un dipendente che lavora 3 ore di domenica, quando fruisce del riposo compensativo su un turno teorico di 6 ore, resterà un debito di 3 ore da recuperare. Se il turno teorico è di 9 ore, il debito sarà di 6 ore. Al contrario, se lavora 9 ore di domenica su un turno teorico di 8 ore, si genera un credito di un'ora. In ogni caso, il saldo orario settimanale si determina come differenza tra l'orario teorico e le ore effettivamente prestate, senza che il riposo compensativo alteri il calcolo.
Questa disciplina si inserisce nel quadro della tutela dei riposi, che prevede un periodo minimo di 35 ore consecutive di stacco, composto da 24 ore di riposo settimanale e 11 ore di riposo giornaliero. Il riposo compensativo garantisce che il lavoratore abbia comunque un adeguato periodo di recupero, anche quando la domenica viene lavorata.
Per approfondimenti, si può consultare la pagina Wikipedia sull'ARAN o il decreto legislativo 66/2003.