Separazione, microchip non basta per il cane ma prove di cura sì · Risoluto
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Separazione, il microchip non basta per tenere il cane, ma le prove di cura possono ribaltare il verdetto

Di Giacomo Cascio
Cane in primo piano tra due persone che si separano, con un microchip sullo sfondo

Quando una storia d'amore finisce, dividere i mobili è normalmente più semplice che dividersi il cane. Se l'animale ha vissuto con entrambi per anni, ma il microchip riporta il nome di uno solo dei due ex conviventi, la domanda è se l'altro possa chiedere di continuare a vederlo o, addirittura, pretendere un affidamento simile a quello previsto per i figli, con turni e un contributo per il mantenimento. La giurisprudenza recente offre spunti interessanti su come i giudici stiano affrontando la questione.

Il vuoto normativo spinge i tribunali a decisioni differenti

Il legislatore italiano non ha mai approvato una disciplina specifica per stabilire chi debba tenere il cane o il gatto quando una coppia si separa, sia essa sposata o semplicemente convivente. Diverse proposte di legge sono state presentate negli anni, ma nessuna è andata a buon fine. Il risultato è un vuoto normativo che i Tribunali hanno provato a colmare, ovviamente con interpretazioni diverse da un'aula all'altra. Infatti, mentre alcuni giudici restano ancorati alla natura di bene mobile dell'animale, come previsto dal Codice civile, altri valorizzano sempre di più il legame affettivo, anche alla luce del riconoscimento degli animali come esseri senzienti sancito dal Trattato di Lisbona e recepito nel nostro ordinamento con la l. n. 201/2010.

La Cassazione chiarisce che la registrazione non è decisiva

Il primo dato da cui parte quasi ogni causa è l'iscrizione all'anagrafe canina. Il microchip indica chi risulta proprietario sulla carta e per questo motivo è un punto di partenza importante nella valutazione del giudice. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8459 del 24 marzo 2023, ha però chiarito un punto importante. Nel caso esaminato, una donna chiedeva di essere riconosciuta comproprietaria del cane acquistato durante una relazione sentimentale con il suo ex compagno e di ottenerne l'affidamento. La relazione, però, era durata solo pochi mesi.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, ricordando che la breve durata della frequentazione non è sufficiente a far presumere un legame stabile con l'animale, tale da giustificare pretese sulla sua gestione. Chi non risulta intestatario del microchip può comunque far valere le proprie ragioni, ma deve dimostrare un rapporto di cura concreto e duraturo, non semplicemente il fatto di aver convissuto per un periodo con il proprietario formale.

Il Tribunale di Livorno guarda oltre l'intestazione per tutelare il benessere animale

Un esempio di questa valutazione più ampia arriva dal Tribunale di Livorno, che con la sentenza n. 1275 del 2024 ha deciso una controversia tra due ex fidanzati conviventi. Il cane era stato adottato insieme, ma registrato all'anagrafe canina a nome di uno solo dei due. Il giudice, chiamato a risolvere il contrasto, non si è fermato al dato dell'intestazione. Ha individuato tre criteri da valutare insieme: il benessere dell'animale, l'intensità del rapporto con ciascuna delle parti e, solo infine, il titolo di proprietà risultante dai documenti. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che l'interesse del cane fosse meglio tutelato restando stabilmente con una sola delle due persone, senza disporre un regime di affidamento condiviso.

L'affidamento condiviso non è previsto per gli animali

La risposta più corretta è no, non automaticamente. Le norme sull'affidamento condiviso, oggi contenute negli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile, sono state scritte per tutelare i figli minori e la responsabilità genitoriale, un istituto che non può essere esteso per analogia agli animali. Chi convive di fatto, del resto, gode comunque di un riconoscimento giuridico crescente. Con la sentenza n. 148 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ha confermato che chi vive una relazione stabile senza essere sposato non resta comunque privo di tutele, potendo far leva sull'art. 2 Cost., che protegge la personalità dell'individuo anche all'interno dei legami non formalizzati per legge. Si precisa, comunque, che quella pronuncia riguardava i diritti dei lavoratori nell'impresa familiare e non gli animali domestici. Il richiamo serve solo a spiegare perché, in generale, i giudici tendono oggi a dare peso alla vita costruita insieme da una coppia, a prescindere dal matrimonio.

Come dimostrare il legame affettivo davanti al giudice

Chi non è intestatario del microchip, ma vuole comunque far valere il rapporto costruito negli anni, farebbe bene a documentarlo prima ancora di rivolgersi a un legale. Le fatture del veterinario intestate a proprio nome, il libretto sanitario dell'animale conservato personalmente, qualche messaggio o e-mail che parli della sua salute, persino un vicino disposto a raccontare chi lo portava fuori ogni mattina, sono tutti elementi utili a costruire un quadro credibile davanti a un giudice. Più a lungo è durata la relazione e più costante è stata la cura prestata, più questi elementi acquistano peso. Una frequentazione di pochi mesi, come ha insegnato la vicenda decisa dalla Cassazione nel 2023, difficilmente basta a sostenere una richiesta del genere.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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