Assegno di mantenimento, Cassazione 11635/2026: novità · Risoluto
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Assegno di mantenimento, la Cassazione 11635/2026 apre al pagamento verso il genitore non convivente

Di Giacomo Cascio
Padre e figlio insieme, simbolo del nuovo orientamento della Cassazione sull'assegno di mantenimento

La recente sentenza della Corte di Cassazione numero 11635/2026 ha introdotto un principio innovativo in materia di assegno di mantenimento per i figli minori, stabilendo che il genitore presso cui il figlio vive prevalentemente può essere tenuto a versare un contributo economico all'altro genitore. Questa decisione, resa dalla Prima Sezione civile, ribalta lo schema tradizionale che vedeva il genitore non collocatario come unico obbligato al pagamento, e pone l'accento sull'interesse superiore del minore e sul principio di bigenitorialità. La vicenda trae origine da un giudizio di divorzio in cui il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento prevalente presso il padre. Nonostante questa situazione, il giudice aveva stabilito un assegno mensile di duemila euro a favore della madre, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del settanta per cento a carico del padre e del trenta per cento a carico della madre. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione, basandosi principalmente sulla notevole disparità economica tra i genitori, dato che il padre disponeva di risorse molto superiori rispetto alla madre. Tuttavia, il padre ha impugnato la sentenza dinanzi alla Cassazione, sostenendo che la differenza di reddito non potesse essere l'unico elemento considerato e che il giudice avesse trascurato altri criteri legali, come i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le capacità lavorative della madre e il contributo derivante dalle attività di cura svolte da entrambi.

Nel dirimere la questione, la Suprema Corte ha chiarito che l'assegno di mantenimento per i figli non segue necessariamente lo schema tradizionale in cui paga sempre il genitore non convivente. L'articolo 337-ter del codice civile stabilisce, infatti, che entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche. Quando necessario, il giudice può prevedere un assegno periodico per garantire questo equilibrio. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale assegno non ha la funzione di compensare economicamente un ex partner più debole, ma deve essere sempre collegato al solo interesse del minore. Per questo motivo, può accadere che anche il genitore collocatario prevalente versi un contributo economico all'altro genitore, al fine di assicurare che il figlio possa mantenere rapporti significativi con entrambi, vivendo anche presso il genitore economicamente meno forte in condizioni dignitose. In gergo, questo contributo viene definito assegno perequativo, perché serve a riequilibrare le condizioni di vita del figlio e a garantire una concreta attuazione del principio di bigenitorialità. Il minore, infatti, ha diritto a mantenere rapporti stabili e significativi sia con il padre sia con la madre, non solo sotto il profilo affettivo, ma anche nelle condizioni materiali in cui vive. L'assegno non va interpretato come un meccanismo automatico di redistribuzione della ricchezza tra ex coniugi.

La disparità economica da sola non basta per l'assegno di mantenimento

Uno dei punti salienti della sentenza riguarda la valutazione della disparità economica tra i genitori. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte d'Appello, affermando che la semplice differenza di reddito non è sufficiente per giustificare l'assegno. Il giudice deve svolgere una valutazione complessiva, considerando tutti i criteri previsti dall'articolo 337-ter del codice civile. Tra questi rientrano le esigenze concrete e attuali del figlio, il tenore di vita mantenuto durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche complessive di entrambi e il valore economico delle attività domestiche e dei compiti di cura svolti da ciascun genitore. Il magistrato non deve limitarsi a confrontare le dichiarazioni dei redditi, ma deve valutare la reale capacità economica delle parti, considerando anche patrimoni, investimenti, disponibilità finanziarie e altri elementi economicamente rilevanti. In ogni caso, l'assegno deve seguire il figlio e il suo interesse, non il genitore.

Il principio di bigenitorialità tutela il rapporto con entrambi i genitori

Il principio di bigenitorialità, sancito anche a livello costituzionale, implica che il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. La sentenza in esame sottolinea che l'assegno perequativo può essere disposto quando il divario economico tra i genitori rischia di creare una distanza eccessiva tra i due contesti familiari, rendendo più difficile per un genitore organizzare attività, spazi o momenti di vita adeguati alle abitudini del figlio, come sport, corsi, vacanze. In tali situazioni, il giudice può disporre un assegno per evitare che il rapporto con il genitore meno abbiente venga penalizzato dalle sue minori disponibilità economiche. La decisione della Cassazione ribadisce che il punto centrale non è il benessere economico della madre o del padre in quanto tali, ma la tutela del figlio e della sua possibilità di vivere entrambe le relazioni genitoriali in modo sereno ed equilibrato.

Nel caso specifico, la Cassazione ha accolto il ricorso del padre limitatamente alla valutazione dell'assegno di mantenimento. La decisione impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Milano, che dovrà riesaminare la questione applicando correttamente tutti i criteri indicati dall'articolo 337-ter del codice civile, senza tener conto della sola disparità economica tra i genitori. La Corte territoriale dovrà verificare non solo la differenza economica, ma anche le esigenze concrete del figlio, i periodi trascorsi con ciascun genitore e il ruolo svolto da entrambi nella cura quotidiana. Questa pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per i genitori separati e per i loro avvocati, in quanto chiarisce definitivamente che il collocamento prevalente del figlio presso un genitore non determina automaticamente chi debba ricevere o pagare l'assegno. In alcune situazioni, il genitore presso cui il minore vive abitualmente può essere chiamato a contribuire economicamente nei confronti dell'altro, se ciò serve a rendere effettivo il diritto del figlio alla bigenitorialità.

GC

Giacomo Cascio

Giacomo Cascio — Editore di Risoluto.it. Fondatore di Blue Owl, agenzia di marketing locale in Sicilia e ideatore del Metodo Autorità Locale.

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