L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, ha fornito una ricostruzione sistematica della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), l'istituto introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che consente ai contribuenti interessati di aderire a una proposta di determinazione preventiva del reddito imponibile per due periodi d'imposta. Il documento recepisce le modifiche normative intervenute nel tempo, con particolare riferimento al decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto Omnibus, e coordina in un unico testo i chiarimenti precedentemente distribuiti tra circolari, risposte a quesiti, FAQ e istruzioni operative. L'obiettivo è assicurare un'applicazione più uniforme delle disposizioni da parte degli uffici finanziari e offrire a imprese, lavoratori autonomi e intermediari un quadro interpretativo aggiornato. La circolare sostituisce i precedenti documenti di prassi dedicati alla materia, ferma restando la necessità di individuare le regole applicabili in funzione del biennio considerato.
Scadenza del 2 novembre 2026 per rimediare
Il documento assume particolare rilevanza per il biennio 2026-2027, rispetto al quale le modifiche normative incidono sui requisiti di accesso, sulla costruzione della proposta, sulle cause di esclusione e decadenza, nonché sulle possibilità di correzione degli errori. Per i contribuenti interessati al biennio 2026-2027, la scadenza per l'adesione è fissata al 2 novembre 2026. Chi ha debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro, comprensivi di interessi e sanzioni, rischia di restare fuori dal concordato. La verifica dei debiti rilevanti deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre 2025, secondo i criteri illustrati nel documento. La normativa contempla una soglia di 5.000 euro per il debito residuo rilevante, con le esclusioni e le condizioni previste dalla legge. La verifica deve considerare congiuntamente le categorie di debito indicate dalla disciplina, tenendo conto delle specifiche regole applicabili alle somme sospese o oggetto di rateazione. Il contribuente che intenda rimuovere una causa ostativa attraverso il pagamento del debito, o della parte eccedente la soglia consentita, deve procedere prima dell'accettazione della proposta, nel rispetto delle condizioni previste.
Errori dichiarativi, più spazio alla regolarizzazione
Le modifiche normative recepite dalla circolare riorganizzano le ipotesi di decadenza e introducono la possibilità, alle condizioni previste, di sanare determinate irregolarità mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. L'intervento consente di correggere i dati errati e, quando necessario, di rideterminare il reddito o il valore della produzione netta concordati sulla base delle informazioni rettificate, evitando che il contribuente rimanga vincolato a una proposta fondata su dati non corretti. La regolarizzazione non opera però in modo automatico e generalizzato. Occorre verificare la natura dell'errore, le condizioni normative applicabili, la corretta presentazione della dichiarazione integrativa e la definizione delle sanzioni dovute. In termini operativi, diventa quindi essenziale effettuare controlli preventivi sulla coerenza tra dichiarazione dei redditi, dati ISA e informazioni trasmesse per il concordato. Quando emergono inesattezze, la tempestiva valutazione degli strumenti di correzione può assumere un'importanza decisiva per tutelare la posizione fiscale del contribuente.
Rinnovo del concordato e benefici per i contribuenti
Il concordato preventivo biennale non è necessariamente un'opzione limitata a un'unica adesione. Al termine del periodo, il contribuente può aderire a una nuova proposta per il biennio successivo, purché continui a possedere i requisiti richiesti e non siano presenti cause di esclusione. La circolare illustra le regole per il rinnovo, distinguendo le diverse situazioni in base al biennio precedentemente interessato. Per esempio, chi ha aderito al CPB 2024-2025 può valutare una nuova proposta per il 2026-2027, mentre chi ha già aderito per il 2025-2026 deve fare riferimento alle disposizioni applicabili. È fondamentale, tuttavia, verificare la decorrenza delle singole disposizioni, poiché le nuove regole non si applicano indistintamente a tutti i bienni precedenti. La circolare chiarisce inoltre gli effetti dell'adesione effettuata in assenza dei requisiti necessari o in presenza di una causa di esclusione: per le fattispecie soggette alle nuove disposizioni, l'adesione è considerata priva di effetti, come se non fosse mai intervenuta, anziché determinare automaticamente la decadenza dal concordato.
Proposta e nuovi limiti collegati agli ISA
Uno degli aspetti esaminati dalla circolare riguarda la metodologia di elaborazione della proposta e le misure dirette a graduarne l'importo. Il decreto Omnibus ha introdotto soglie per limitare l'incremento del reddito proposto, differenziandole in funzione del livello di affidabilità fiscale risultante dagli indici sintetici di affidabilità (ISA). In linea generale, la misura dell'incremento massimo ammesso varia in relazione al punteggio ISA, con limiti più contenuti per i contribuenti maggiormente affidabili e più elevati per quelli con punteggi inferiori. La previsione mira a rendere la proposta maggiormente proporzionata alle caratteristiche del contribuente, evitando che il reddito concordato presenti incrementi eccessivi rispetto ai parametri di riferimento. La circolare affronta inoltre la possibilità di adeguare la proposta sulla base di ulteriori informazioni fornite dal contribuente, nell'ambito delle procedure previste. La corretta trasmissione dei dati assume pertanto un ruolo centrale: informazioni incomplete o inesatte possono incidere sulla determinazione del reddito proposto e, più in generale, sulla validità dell'adesione.
Valutazione preventiva della convenienza economica
Il procedimento del CPB parte da una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, elaborata sulla base dei dati dichiarativi e delle metodologie previste dalla disciplina vigente. Il contribuente può accettarla, impegnandosi a dichiarare, per i due anni interessati, i redditi concordati secondo le regole stabilite dalla legge. L'accordo riguarda il reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, nonché il valore della produzione netta ai fini IRAP, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa. L'istituto non equivale a un'esenzione fiscale e non garantisce automaticamente un risparmio d'imposta: la convenienza dipende dalla differenza tra il reddito effettivo atteso e quello concordato, dalla struttura dei costi, dall'andamento dell'attività e dalle eventuali opzioni fiscali esercitabili. Per questa ragione, l'accettazione della proposta richiede una valutazione preventiva delle prospettive economiche dell'impresa o dello studio professionale. In particolare, occorre stimare i ricavi e i compensi futuri, i margini operativi, gli investimenti programmati e i possibili eventi straordinari che potrebbero incidere sui risultati del biennio. Come ricordato in una recente analisi sul concordato biennale, la tempestività degli interventi correttivi è decisiva per non perdere i benefici dell'istituto.