La rottamazione-quinquies introdotta dalla legge 199 del 2025 apre una finestra che molti contribuenti attendevano da tempo, ma il meccanismo non funziona come una sanatoria automatica. Per i debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 gestiti da Agenzia delle entrate-Riscossione esiste una doppia corsia che conviene distinguere con attenzione prima di compilare qualsiasi modulo. Da un lato c'è la definizione agevolata statale, che riguarda categorie specifiche di carichi individuate direttamente dal legislatore. Dall'altro lato c'è la possibilità, per Regioni e enti locali, di estendere la misura ai propri crediti attraverso una apposita deliberazione.
Il punto cruciale è proprio questo. Un debito IMU o TARI che rientra nel periodo temporale indicato non è detto che sia rottamabile. Serve la doppia condizione, ovvero che l'ente creditore abbia aderito alla misura e che il singolo carico rientri tra quelli effettivamente definibili secondo la disciplina applicabile.
Quali tributi locali possono essere rottamati
Quando il Comune o la Regione hanno deliberato l'adesione, la definizione agevolata può riguardare entrate tributarie e non tributarie affidate ad AdER. Tra le voci più attese figurano l'IMU, la TARI, il bollo auto, le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada e altre entrate patrimoniali ammesse dalla normativa. Restano invece fuori i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, esclusi per scelta esplicita del legislatore.
La disciplina statale copre invece gli omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati e formali nei casi previsti, gli omessi versamenti di contributi previdenziali dovuti all'INPS purché non derivanti da attività di accertamento e le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni dello Stato nei limiti stabiliti. Ogni posizione va quindi verificata singolarmente, perché la natura del credito determina l'accesso o l'esclusione.
L'elenco degli enti aderenti conta 1.500 Comuni
Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l'elenco degli enti territoriali che hanno comunicato l'adesione. Secondo il comunicato del 25 settembre 2026 il documento comprende circa 1.500 enti e riporta la denominazione dei soggetti aderenti, gli eventuali terzi che hanno affidato carichi per conto degli enti stessi e le annotazioni del caso. La consultazione è libera sul sito istituzionale di AdER e rappresenta il primo controllo da effettuare.
Attenzione anche a chi materialmente gestisce la riscossione. La definizione non copre i carichi la cui riscossione non è stata affidata ad AdER, come quelli gestiti direttamente dall'ente tramite ingiunzioni di pagamento o affidati a concessionari diversi, comprese le società in house. In queste ipotesi l'eventuale beneficio dipende dalla disciplina specifica adottata dall'ente.
Quattro passaggi per presentare la domanda online
La richiesta per i carichi degli enti territoriali va trasmessa esclusivamente online ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15 dicembre 2026. Il primo passo consiste nell'individuare l'ente creditore e verificare la deliberazione di adesione. Il secondo è richiedere il Prospetto informativo tramite il servizio online di AdER, documento che permette di riconoscere i carichi potenzialmente definibili e gli importi dovuti secondo la disciplina applicabile. La verifica preliminare evita domande relative a debiti esclusi.
Il terzo passaggio è la presentazione dell'istanza attraverso il servizio telematico, seguendo le istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale e conservando la ricevuta di trasmissione con la documentazione allegata. Il quarto è l'attesa della comunicazione delle somme dovute, con importi, scadenze e modalità di versamento. La presentazione della domanda non sostituisce il pagamento, perché per mantenere i benefici della definizione occorre rispettare il piano e le scadenze previste. Chi ha dubbi su una posizione specifica può approfondire il tema della definizione agevolata delle cartelle e delle procedure collegate.
Il quadro normativo dei commi 102 e seguenti dell'articolo 1 della legge 199 del 2025 consente agli enti territoriali di ridurre o escludere interessi e, nei casi ammessi, anche sanzioni, nel rispetto dei principi costituzionali, dell'equilibrio di bilancio e degli atti previsti per la disciplina delle proprie entrate. Nei casi previsti la definizione può estendersi ad accertamenti in corso e a controversie tributarie pendenti. Per il contribuente la regola resta una sola, controllare prima l'adesione dell'ente e la natura del debito, poi presentare domanda entro il termine.